
I discendenti delle donne italiane, nati prima del 01.01.1948, devono ricorrere al riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana. Mentre solo per i figli/figlie delle donne italiane nati dopo il 01.01.1948, è possibile attivare la procedura amministrativa. E per tutta la linea maschile.
Ius sanguinis
Il principio dello “ius sanguinis” o il “diritto derivante dal sangue”, viene introdotto con la legge n. 91/1992, all’art. 1, quando si stabilisce che il figlio di padre o madre con cittadinanza italiana è cittadino italiano per nascita.
Il suddetto diritto è valido anche nell’ipotesi in cui un soggetto abbia nel proprio albero genealogico avi e/o ascendenti italiano emigrato all’estero, in quanto la trasmissione dello status di cittadino non conosce limiti di generazione. Questo per garantire ai figli degli emigrati il diritto di conservare il vincolo con il paese d’origine dei propri ascendenti.
Quali requisiti sono richiesti?
L’ascendente italiano non deve essere naturalizzato prima dalla nascita del figlio (avente diritto), ovvero non deve aver acquisito un’altra nazionalità, rinunciando alla propria, prima che l’avente diritto nascesse.
Gli ascendenti dai quali si vuole ottenere la cittadinanza italiana non devono avervi rinunciato prima della nascita dell’avente diritto.
In sintesi, è indispensabile, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta.
Il richiedente, inoltre, dovrà avere residenza in Italia, o averla stabilita in un Comune italiano per almeno 3-5 mesi, se ha come residenza fissa un paese estero. Se il richiedente non ha la possibilità di recarsi in Italia potrà presentare l’istanza presso il Consolato Italiano del luogo di residenza, con un iter più lungo.
Quali documenti sono necessari?
- La linea generazionale, appena menzionata, deve essere documentata attraverso certificati di nascita, matrimonio e morte, quando avvenuta, dall’avo all’avente diritto. Quindi tutti gli atti di Stato Civile di nascita, matrimonio e morte di tutti i componenti della linea generazionale – dall’avo cittadino italiano fino al richiedente;
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato di mancata naturalizzazione dell’avo, rilasciato dall’autorità straniera (dallo stato di residenza o ultima residenza) competente; Ovvero che non si abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
- Certificati di residenza
I certificati stranieri dovranno essere muniti di traduzione giurata e legalizzazione.
Come funziona la procedura?
L’istanza dovrà essere presentata in carta da bollo al Comune presso il quale il richiedente avrà stabilito la residenza “temporanea”. Il tutto accompagnato dalla documentazione sopra elencata.
Le autorità Comunali effettueranno tutte le indagini necessarie, presso il comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato all’estero, al fine di verificare che il parente italiano non ne abbia mai rinunciato.
I Sindaci, una volta che gli uffici competenti hanno verificato la fondatezza della pretesa avanzata a vedersi attribuita iure sanguininis la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti.
Con tale certificazione, si fisserà il giorno per il Giuramento per la ricezione della cittadinanza italiana, in cui verrà consegnata la carta d’identità e in un secondo momento si potrà formulare richiesta per il passaporto.
La procedura fatta in Italia si conclude normalmente nel giro di tre mesi circa.
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