Guida in stato di ebrezza: cosa fare in caso di reato penale

L’art. 186 Codice della Strada che disciplina la guida sotto l’effetto di alcool, prevede tre soglie di punibilità:

  1. tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, solo sanzione amministrativa e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
  2. tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, subirà un procedimento penale rischiando l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda da 800 a 3200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
  3. tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, rischia l’arresto da 6 mesi a 1 anno, un’ammenda da 1500 a 6000 euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni

In caso di accertamento, da parte degli organi di polizia, di un tasso alcolemico oltre gli 0,8 g/l il reato diventa penale e per estinguere la pena oltre alla normale procedura penale sono previsti riti alternativi come lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o la messa alla prova.

Capiamo le caratteristiche di questi due istituti e le differenze.

Lavori di pubblica utilità

Quando parliamo di lavori di pubblica utilità parliamo di una vera e propria sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, applicabile solo nel caso in cui non si sia verificato un sinistro (anche senza feriti) a seguito della guida in stato di ebrezza.

Il beneficiario sarà chiamato a svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività, in via prioritaria ma non necessaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

La decisione in merito alla concessione dei Lavori di pubblica utilità, su richiesta dell’interessato, spetta al Giudice del processo che con la sentenza o con il decreto penale ne determina la durata (corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità) ed incarica l’Ufficio di Esecuzione Esterna di verificarne l’esito.

Il giudizio finale positivo è, infatti, indispensabile per ottenere i benefici conseguenti: l’estinzione del reato, la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente, la revoca della confisca del veicolo e la non menzione nel casellario giudiziale.

In caso, invece, di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei Lavori di pubblica utilità, il Giudice, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.

Messa alla prova

È inoltre possibile estinguere la pena con l’istituto della messa alla prova.

La messa alla prova è prevista dal codice penale e non è specificata dal codice della strada in quanto applicabile ad ogni reato. Per questo motivo, è possibile farne richiesta anche nell’ipotesi in cui si sia verificato un sinistro. La messa alla prova può essere richiesta anche in fase di indagine, interrompendo di fatto il processo pendente per consentire al soggetto di svolgere la prova.

Questo istituto prevede lo svolgimento di un’attività non retribuita in favore di enti o associazioni convenzionati sulla base di un programma precedentemente concordato tra il soggetto e l’Ufficio di Esecuzione competente al monitoraggio.

Il programma o progetto che viene presentato al giudice prevede la produzione della documentazione relativa all’illecito, un colloquio valutativo, la partecipazione al programma, il monitoraggio e quindi il resoconto al giudice.

Con l’esito positivo della messa alla prova, il Giudice dichiarerà l’improcedibilità per intervenuta estinzione del reato e la non menzione nel casellario giudiziale richiesto dall’interessato.

Sospensione della patente e fermo del veicolo.

Tutti questi istituti chiudono il procedimento penale e successiva pena ma non estinguono le pene accessorie come la sospensione della patente e il sequestro del veicolo.

Per riottenere la patente il soggetto dovrà sottoporsi a controlli periodici, presso la commissione medica locale, che testimonino l’idoneità alla guida.

In casi particolarmente gravi, tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guidatore professionale o recidiva entro i due anni dall’ultimo reato, la patente viene revocata. In quel caso oltre a dover dimostrare l’idoneità fisica il soggetto dovrà sostenere nuovamente l’esame di guida.

Conclusioni La guida in stato di ebrezza è un reato grave che può nuocere oltre che agli altri anche a noi stessi. Detto ciò, in caso di reato penale la scelta del rito da applicare per l’estinzione della pena non è di immediata scelta. Rivolgersi ad avvocati esperti diventa fondamentale per risolvere al meglio e senza conseguenze il procedimento penale in atto.