Separazioni e divorzi: le novità della Riforma Cartabia

Il dlgs 149/2022 comunemente conosciuto come “Riforma Cartabia” ha introdotto numerose novità per i procedimenti civili. In questa sede ci occupiamo dei cambiamenti per le procedure di separazione e divorzio dei coniugi.

Facciamo una premessa fondamentale, quando parliamo di separazione e divorzio dobbiamo sempre ricordare che le strade percorribili sono due: quella consensuale (quando i coniugi riescono a raggiungere un accordo da presentare al Giudice per la ratifica) e quella giudiziale (sarà il Giudice a definire i termini e le condizioni sia per la gestione di eventuali figli che economiche).

Tutte le novità della Riforma Cartabia

Novità nell’ipotesi di una separazione giudiziale

I cambiamenti sostanziali li incontriamo ancor prima dell’inizio del processo. La riforma, infatti, ha abolito l’udienza presidenziale e ciò significa che ora la causa non avrà più due fasi (presidenziale e avanti al Giudice istruttore), ma ci sarà un solo procedimento che prende il via dal deposito degli atti e prosegue avanti al medesimo Giudice.

Nel ricorso introduttivo, a differenza del passato, dovranno essere indicati, in modo specifico e dettagliato, gli elementi di prova (testimoni e/o documenti e/o richieste di consulenze) di cui ci si vorrà avvalere.

Inoltre, in presenza di richieste economiche o di figli minori dovranno essere allegati anche le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni oltre alla documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati.

Piano Genitoriale

Un ulteriore elemento di grande novità della Riforma Cartabia è il Piano Genitoriale.

Tale piano dovrà essere depositato con il primo atto di causa, ogniqualvolta ci siano dei figli minori. Il piano dovrà indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni e alle vacanze.

Ampi poteri al Giudice

In generale la riforma attribuisce al Giudice ampi poteri discrezionali quando sono coinvolti figli minori a tutela di questi ultimi.

Vediamo nel dettaglio:

  • possibilità di nominare d’ufficio il curatore speciale in favore dei minori e assumere gli opportuni provvedimenti anche in deroga ai limiti imposti dalla procedura civile (ad esempio può disporre mezzi di prova fuori dai criteri di ammissibilità);
  • con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria;
  • il Giudice dovrà ascoltare i minori che abbiano già compiuto gli anni 12 o di età inferiore se capaci di discernimento, nei procedimenti dove devono essere assunti provvedimenti che li riguardano. Ovviamente l’ascolto deve essere fatto con modalità e tempistiche idonee alla salvaguardia del benessere del minore;
  • nell’ipotesi in cui un minore si rifiuti di incontrare un genitore, il Giudice lo deve sentire senza ritardo e può valutare l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo quando emergono comportamenti di un genitore che ostacolino il rapporto con l’altro.

Mediazione familiare

Un elemento di ulteriore novità è la previsione dell’istituto della Mediazione Familiare alla quale i coniugi possono essere invitati a partecipare in qualsiasi momento dal Giudice. Ogni tribunale sarà dotato di un elenco dei mediatori familiari al quale potranno iscriversi i professionisti in possesso di precisi requisiti stabiliti ex lege.

Novità della Riforma Cartabia sulle fasi processuali

Ritornando alle fasi processuali vere e proprie, la riforma è stata indirizzata verso la riduzione dei tempi delle cause in particolar modo per la materia della famiglia nel cui ambito un lungo processo altro non fa che prolungare il disagio dei coniugi e dei figli.

In tale ottica, nel corso dell’udienza anticipata dagli scritti difensivi già in possesso del Giudice, quest’ultimo, oltre a tentare la conciliazione del conflitto, può raccogliere, se necessario, informazioni sommarie. Inoltre adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza che quando si tratta di contributo economico, costituisce titolo esecutivo (per esempio per iscrivere ipoteca) nella quale stabilisce la data di decorrenza anche retrodatandola.

Può anche essere imposta la concessione di una garanzia personale o reale per evitare il mancato pagamento del contributo.

Con riferimento ai provvedimenti adottati, la riforma prevede che, in caso di gravi inadempienze di uno dei genitori che comportino un pregiudizio per i figli minori, il Giudice possa modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente sino a stabilire un obbligo di risarcimento danni.

Attenzione: qualora il Giudice ravvisi un pregiudizio imminente ed irreparabile o quando la futura convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il Giudice adotta con decreto immediatamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli minori.

A tutela del benessere e della salvaguardia del nucleo familiare, il Giudice, su richiesta delle parti, può nominare uno o più ausiliari che facciano da supporto per superare i conflitti, forniscano ausilio ai minori e agevolino la ripresa o il mantenimento delle relazioni genitori-figli.

Introduzione del Rito Unico

La riforma concede ora la possibilità ai coniugi di presentare contemporaneamente la domanda di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, oppure riunendole in un unico procedimento.

Per accedere al divorzio, tuttavia, sono necessari il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.  

Ovviamente anche per questa procedura sono riconosciuti al Giudice una serie di poteri di controllo e verifica al fine di meglio salvaguardare il benessere del nucleo familiare ed in particolare dei figli minori.

Quelle illustrate sono solo alcune delle innumerevoli novità introdotte dalla Riforma Cartabia che mira da un lato a garantire maggiori tutele alle fasce più deboli spesso oggetto di soprusi e dall’altro a raggiungere la tanto auspicata speditezza del giudizio.

Per avere maggiori informazioni e per analizzare il tuo caso personale, non esitare a contattare lo Studio Legale Navarro – Uberti.

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