Riconoscimento della cittadinanza italiana
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Riconoscimento della cittadinanza italiana
La nostra missione è fornire soluzioni convenienti ed efficienti per aiutare i nostri clienti ad ottenere il riconoscimento della doppia cittadinanza italiana
Coloro che hanno un antenato italiano, sia esso un uomo o una donna nata dopo il 1948, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in due modi diversi, sia con la procedura amministrativa che tramite la procedura giudiziale. L’interessato può scegliere di richiedere il riconoscimento amministrativo al Consolato italiano del luogo di residenza, con un’attesa di circa 10 anni, oppure decidere di trasferirsi in Italia ed eseguire la procedura presso un Comune, che avrà una durata da da tre a sei mesi.
I documenti richiesti dalle Autorità sono i certificati dello Stato Civile, di nascita, matrimonio e morte dei soggetti deceduti, relativi a tutti i discendenti fino all’antenato italiano, devono essere presentati come prova del lignaggio familiare. Successivamente, l’interessato entra nel territorio italiano come turista e, grazie alla sua comprovata discendenza italiana, potrà fissare residenza.
L’interessato che ha un antenato, figlio di una donna italiana e nato prima del 1948, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza solo per via giudiziaria. Il procedimento giudiziario ha un’approvazione di due o due anni e mezzo. Inoltre, anche gli interessati che hanno la facoltà di scegliere la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, in virtù dalla immotivata e immensa attesa imposta dal Consolati nella lavorazione delle pratiche, possono agire in giudizio per il riconoscimento del diritto.
Considerazioni generali
Per tutte le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, sono richiesti i certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti i membri della linea di trasmissione, dall’interessato all’antenato italiano.
Nei procedimenti amministrativi realizzati in Italia, è indispensabile l’arrivo e la permanenza dell’interessato sul suolo italiano, il che non si verifica nella procedura giudiziale, che non richiede l’arrivo dell’interessato in Italia e le azioni possono avere un numero medio di 14 richiedenti (parenti) nello stesso processo.
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